Incaricata del Governo Federale
per la Cultura ed i Mass Media gennaio 2016

Statuto dell’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo e dell’Accademia Tedesca Roma Casa Baldi ad Olevano Romano dal (31 gennaio 2016)

L’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo fu fondata nel 1910 dall’industriale Eduard
Arnhold e donata allo Stato prussiano; la sua costruzione fu terminata nel 1913. Essa è
di proprietà della Repubblica Federale di Germania e rappresenta oggi l’istituzione più
importante per promuovere l’eccellenza degli artisti tedeschi mediante soggiorni di studio
all’estero. L’Accademia Tedesca Roma Casa Baldi ha sede a Olevano Romano, ed
è altresì di proprietà della Repubblica Federale di Germania. Sin dall’istituzione dell’Accademia
il soggiorno di studio presso Villa Massimo porta il nome di “Prix de Rome”.
Il presente statuto disciplina i diritti e i rapporti fra coloro che cooperano a Villa Massimo
e a Casa Baldi in conformità allo scopo di tale istituzione.
Ulteriori disposizioni sono definite nel regolamento interno.

§ 1 - Status giuridico

(1) L’Accademia Tedesca Roma è un’istituzione non autonoma che rientra nella competenza
dell’Incaricato/a del Governo Federale per la Cultura ed i Mass-Media.
(2) La direzione dell’Accademia avviene in accordo con l’Incaricato/a del Governo Federale
per la Cultura ed i Mass-Media.
(3) I dettagli risultano dal regolamento interno.

§ 2 - Scopo

(1) L’Accademia Tedesca Roma, con i suoi immobili a Roma, ossia Villa Massimo e ad
Olevano, Casa Baldi, ha lo scopo di offrire ad artisti dotati di grande talento la possibilità
di evolversi a livello artistico, grazie ad un soggiorno di studio di lunga durata
e al loro inserimento nella vita culturale di Roma e dell’Italia.
(2) La Direzione e l’Amministrazione dell’Accademia Tedesca Roma cooperano con
l’Incaricato/a del Governo Federale per la Cultura ed i Mass-Media e con i borsisti
per raggiungere tale scopo.

§ 3 - Borsisti

(1) I borsisti sono artisti altamente qualificati e dotati di straordinario talento, che non
hanno ancora concluso la propria crescita artistica, che appartengono alle discipline
delle arti visive, dell’architettura, della letteratura e della musica (composizione) e
che hanno già ricevuto riconoscimenti pubblici. Tali artisti sono scelti da una giuria
indipendente nominata dall’Incaricato/a del Governo Federale per la Cultura ed i
Mass-Media sulla base dei criteri di selezione per il soggiorno di studio presso l’Accademia
Tedesca Roma.
(2) La promozione comprende:

  • una borsa di studio dell’Incaricato/a del Governo Federale per la Cultura ed i
    Mass-Media pari ad un importo forfetario mensile di 2.500 €, comprensivo delle
    spese di viaggio, di trasporto e dei materiali;

  • la possibilità di instaurare contatti con gli istituti culturali tedeschi a Roma, con le
    istituzioni culturali romane e italiane e con le accademie straniere a Roma così
    come con istituzioni private;

  • la partecipazione dei borsisti che soggiornano per 10 mesi a Villa Massimo a
    pubblicazioni ed eventi dell’Accademia Tedesca Roma, in particolare agli “Open
    Studios”, alla presentazione dei lavori prodotti durante il soggiorno e alla presentazione
    finale a Roma;

  • presentazioni individuali (mostre, letture, concerti) e pubblicazioni (cataloghi, libri,
    CD) su proposta della Direzione, purché vi sia la disponibilità di fondi interni o finanziamenti
    da parte di terzi;

  • un programma culturale (visite guidate, escursioni, ecc.).
    (3) L’accettazione della borsa di studio implica l’impegno del borsista ad usufruire in
    maniera avveduta delle diverse forme di sostegno offerte. Sono particolarmente
    graditi i progetti artistici congiunti, anche quando coinvolgono più settori artistici. In
    caso di pubblicazioni che facciano riferimento a lavori creati presso l’Accademia Tedesca
    Roma o qui avviati, il borsista è obbligato a farne menzione. Parimenti il soggiorno
    di studio dovrà comparire nel curriculum vitae.
    (4) Per la durata del loro soggiorno i borsisti hanno a disposizione uno studio arredato
    (atelier e appartamento). I relativi dettagli sono disciplinati dal regolamento interno.
    (5) I borsisti possono essere accompagnati dai propri partner e figli minorenni e possono
    altresì ricevere ed ospitare visitatori. I relativi dettagli sono disciplinati dal regolamento
    interno.
    (6) I borsisti si impegnano ad essere presenti a Roma per la durata del soggiorno di
    studio presso l’Accademia Tedesca Roma.

§ 4 - Borsisti delle arti pratiche

(1) La borsa di studio per le arti pratiche è un programma di finanziamento individuale
di Villa Massimo. Viene conferita ad artigiani, tecnici e persone che eccellono nei
settori delle arti applicate. I borsisti delle arti pratiche fungono da catalizzatori e
sono aperti allo scambio culturale e al dialogo con gli altri borsisti. Durante il loro
soggiorno presentano i loro lavori e prendono parte attivamente agli eventi della
Villa Massimo.
(2) La Direzione sottopone proposte motivate di invito rivolte a borsisti delle arti pratiche.
La selezione avviene in accordo con l’Incaricato/a del Governo Federale per la
Cultura ed i Mass-Media.

(3) Assieme al soggiorno di 7 settimane viene assegnata anche una borsa di studio
dell’Incaricato/a del Governo Federale per la Cultura ed i Mass-Media pari a 4.500
€ (soluzione unica). Essa include spese di viaggio, di trasporto e dei materiali.
(4) Per la durata del loro soggiorno i borsisti hanno a disposizione uno studio arredato
(atelier e appartamento).
(5) I borsisti delle arti pratiche possono essere accompagnati dai propri partner e figli
minorenni e possono altresì ricevere ed ospitare visitatori. I relativi dettagli sono disciplinati
dal regolamento interno.
(6) I borsisti delle arti pratiche si impegnano ad essere presenti per la durata del soggiorno
di studio presso l’Accademia Tedesca Roma (cfr. § 10).
(7) Inoltre, in caso di pubblicazioni che facciano riferimento a lavori creati presso l’Accademia
Tedesca Roma o qui avviati, i borsisti delle arti pratiche sono obbligati a
farne menzione. Parimenti la borsa di studio delle arti pratiche dovrà comparire nel
curriculum vitae.

§ 5 - Direzione

(1) Alla Direzione sono affidate la conduzione dell’Accademia Tedesca Roma nonché
la sua rappresentanza verso terzi. In particolare, fanno parte dei compiti della Direzione:

  • la promozione dei borsisti, salvaguardando la loro libertà personale e culturale;

  • la creazione e la mediazione di contatti che durino anche oltre il soggiorno di
    studio dei borsisti;

  • la progettazione di eventi;

  • il progetto di selezione, invito e soggiorno degli ospiti;

  • le attività riguardanti le pubbliche relazioni e i rapporti con la stampa, incluse le
    relazioni annuali;

  • la stretta collaborazione con le istituzioni tedesche e con le accademie straniere
    a Roma;

  • la creazione e il mantenimento dei contatti fra l’Accademia Tedesca Roma e il
    panorama culturale romano e italiano e con personalità di spicco della società.
    (2) La Direzione ha potere decisionale in tema di bilancio, personale, manutenzione
    degli edifici e acquisti in tutte le questioni di specifica e fondamentale importanza.
    (3) Ogni anno, entro il 30 aprile, la Direzione sottopone all’Incaricato/a del Governo Federale
    per la Cultura ed i Mass-Media un programma degli eventi provvisorio relativo
    al successivo anno accademico dei borsisti.
    (4) La Direzione è responsabile del rispetto dello statuto e del regolamento interno;
    essa ha i diritti e i doveri del padrone di casa.

§ 6 - Direzione amministrativa

(1) Alla Direzione amministrativa in accordo con la Direzione spetta l’amministrazione
dell’istituzione, nello specifico nei settori della gestione del personale, della stesura
e attuazione del piano economico, degli appalti e della manutenzione degli edifici.
(2) La Direzione amministrativa fa le veci della Direzione internamente ed esternamente.
(3) Fra i suoi compiti rientra l’assistenza ai borsisti e agli ospiti nelle vicende amministrative,
tecniche e della vita quotidiana.
(4) La Direzione amministrativa dovrà essere resa partecipe di tutti i provvedimenti con
rilevanza finanziaria.
(5) Qualora la Direzione amministrativa si opponga ad un provvedimento e non lo sottoscriva,
è necessario richiedere il parere dell’Incaricato/a del Governo Federale per
la Cultura ed i Mass-Media.

§ 7 - Circolo di amici e sponsor

A sostegno dell’Accademia Tedesca Roma e dei suoi scopi, la Direzione può dare vita
ad un circolo di amici e sponsor sotto forma di un’associazione registrata senza scopo
di lucro.

§ 8 - Ospiti

(1) Coloro che in ragione delle loro mansioni e attività professionali possano costituire
un arricchimento per i borsisti e per l’istituzione in generale, così come artisti anzitutto
dei settori delle arti visive, architettura, letteratura e composizione, che si siano
distinti per i loro particolari contributi, possono essere invitati come ospiti dell’Accademia
Tedesca Roma.
Presupposto per l’invito è che gli ospiti dimostrino interesse per il lavoro dell’Accademia
Tedesca Roma, che, per mezzo di impulsi, ne promuovano l’attività e che,
grazie alla loro presenza ed al loro lavoro, contribuiscano a promuovere il prestigio
dell’Accademia.
(2) Possono proporre l’invito di ospiti l’Incaricato/a del Governo Federale per la Cultura
ed i Mass-Media, i Länder, la Direzione e i borsisti.
(3) La decisione circa l’invito e la durata del soggiorno degli ospiti spetta alla Direzione
di concerto con l’Incaricato/a del Governo Federale per la Cultura ed i Mass-Media.
I relativi dettagli risultano dal regolamento interno.
(4) Per il soggiorno degli ospiti sono a disposizione gratuitamente degli appartamenti
arredati, due presso Villa Massimo e uno presso Casa Baldi.
(5) Gli ospiti non ricevono alcun contributo per le loro spese di mantenimento.

§ 9 - Relazioni

I borsisti, i borsisti delle arti pratiche e gli ospiti che si fermano per lunghi periodi, al termine
del loro soggiorno presso l’Accademia Tedesca Roma, presentano una relazione
all’Incaricato/a del Governo Federale per la Cultura ed i Mass-Media ed al Land che li
ha proposti, relativa al periodo ivi trascorso, e nella fattispecie alle loro esperienze, unitamente
a spunti e proposte, affinché questa istituzione possa evolversi e rimanere al
passo con i tempi. Le relazioni devono essere trasmesse entro due mesi dal termine
della borsa di studio.

§ 10 - Rispetto dello statuto e del regolamento interno

È previsto che ciascun borsista, ospite e visitatore si comporti in modo tale da favorire
la convivenza nell’Accademia Tedesca Roma e che nessuno venga indebitamente disturbato.
I dettagli sono disciplinati da un regolamento interno emanato dalla Direzione
con il consenso dell’Incaricato/a del Governo Federale per la Cultura ed i Mass-Media.
In caso di ripetute o gravi violazioni dello statuto, del regolamento interno o delle leggi
vigenti in Italia, San Marino e nello Stato Vaticano, nonché in caso di disturbi continuati
alla convivenza nell’Accademia Tedesca Roma, l’Incaricato/a del Governo Federale per
la Cultura ed i Mass-Media può decidere, di intesa con il Land proponente, che la Direzione
ponga anticipatamente fine al soggiorno di studio.

§ 11 - Finanziamento della Repubblica Federale di Germania

(1) La borsa di studio è concessa dalla Repubblica Federale di Germania come finanziamento
ai sensi dei §§ 23, 44 BHO (regolamento federale sul bilancio), nell’ambito
della promozione di progetti, come contributo a fondo perduto (finanziamento
ad importo fisso).
(2) I borsisti non hanno alcuna pretesa giuridica rispetto alla concessione del finanziamento.
La concessione è condizionata alla disponibilità degli stanziamenti programmati.
(3) L’attuazione della promozione spetta all’Ufficio Amministrativo Federale. La Corte
dei Conti Federale è legittimata ad effettuare controlli ai sensi dei §§ 91, 100 BHO.

§ 12 - Restituzione della borsa di studio

(1) Qualora i borsisti si assentino complessivamente per 45 giorni nel corso dei 10
mesi di soggiorno di studio presso Villa Massimo, o per 8 giorni nel corso del soggiorno
di studio di 7 settimane presso Villa Massimo o per 14 giorni nell’ambito del
soggiorno di studio di 3 mesi presso Casa Baldi, la borsa di studio verrà proporzionalmente
decurtata. Nel caso in cui le assenze siano maggiori di 81 giorni (relativamente
alla borsa annuale), 15 giorni (relativamente alla borsa delle arti pratiche) a
Villa Massimo e di 22 giorni a Casa Baldi, il soggiorno di studio sarà sospeso e la
borsa di studio verrà revocata con effetto retroattivo. La riammissione e una nuova
candidatura non sono permesse.
(2) Per ragioni personali urgenti la Direzione, d’intesa con l’Incaricato/a del Governo
Federale per la Cultura ed i Mass-Media, può concedere deroghe al paragrafo 1.
(3) In caso di sospensione del soggiorno di studio e di revoca della borsa di studio retroattiva,
l’importo della borsa di studio fino ad allora erogato dovrà essere interamente
restituito.
§ 13 - Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore con la sua sottoscrizione. Esso sostituisce lo statuto del mese
di gennaio 2011.

Berlino, gennaio 2016

Ministro di Stato per gli Affari Culturali Professoressa Monika Grütters
Incaricata del Governo Federale per la Cultura ed i Mass-Media

Julian Rosefeldt

Jorg Sieweke

Jana Gunstheimer

Eike König

Gabriele Basch

Famed

Andrea Hartmann

Jörg Herold

Judith Raum

Isa Melsheimer